DECRETO LEGGE 16 Luglio 2020, n.76 - Semplificazione e innovazione digitale
MISURE di SEMPLIFICAZIONE per:
- Apparati CB e PMR 446
- Stazioni radioelettriche richiedenti la concessione di diritti di uso per le frequenze (PONTI RADIO)
- Realizzazione di Punti e Stazioni di ricarica di veicoli elettrici
- Installazione ed Esercizio delle reti di Videosorveglianza (solo per gli Enti Locali)
- Apparati CB e PMR 446
- Stazioni radioelettriche richiedenti la concessione di diritti di uso per le frequenze (PONTI RADIO)
- Realizzazione di Punti e Stazioni di ricarica di veicoli elettrici
- Installazione ed Esercizio delle reti di Videosorveglianza (solo per gli Enti Locali)
Dal 17/07/2020, a seguito della pubblicazione in G.U. n. 178 del 16/07/2020 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e successiva rettifica, sono state introdotte importanti semplificazioni amministrative su alcuni servizi offerti dal MISE tramite gli Ispettorati Territoriali, ai cittadini, alle imprese e agli Enti Locali.
In particolare le semplificazioni riguardano: apparati CB, PMR446, stazioni radioelettriche, installazione delle stazioni di ricarica di veicoli elettrici e, solo per gli Enti Locali, l’esercizio e l’installazione delle reti di videosorveglianza realizzate allo scopo del controllo del territorio e di prevenzione e repressione di attività illegali.
Più specificatamente: APPARATI CB e PMR 446 - Eliminazione della dichiarazione rilasciata dal richiedente agli uffici UOII degli Ispettorati Territoriali, eliminazione del versamento annuo di 12 euro
Con l'art. 38, comma 1, lett. g) del citato decreto legge n. 76 viene soppresso l’obbligo di rendere la dichiarazione, agli Ispettorati Territoriali del MISE, di cui all’art. 145 del codice delle comunicazioni per gli apparati in banda cittadina - CB e assimilati (apparati PMR 446 sono assimilati agli apparati CB) e pertanto sono abrogati i commi 3 e 4 del medesimo art. 145.
È inoltre abrogato il comma 2 dell’art. 37 dell’allegato 25 al codice. Per effetto delle predette disposizioni non risulta più dovuto il versamento del contributo annuo di euro 12,00 previsto dalle normative interessate dalle modifiche in argomento.
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LE STAZIONI RADIOELETTRICHE
L’Ispettorato Territoriale non dovrà più rilasciare il documento di esercizio. Con l’art. 38, comma 1, lett. f) viene abrogato l’art. 127 del codice delle comunicazioni Elettroniche decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per cui non sussiste più l’obbligo di rilasciare il Documento di esercizio al soggetto autorizzato.
In particolare le semplificazioni riguardano: apparati CB, PMR446, stazioni radioelettriche, installazione delle stazioni di ricarica di veicoli elettrici e, solo per gli Enti Locali, l’esercizio e l’installazione delle reti di videosorveglianza realizzate allo scopo del controllo del territorio e di prevenzione e repressione di attività illegali.
Più specificatamente: APPARATI CB e PMR 446 - Eliminazione della dichiarazione rilasciata dal richiedente agli uffici UOII degli Ispettorati Territoriali, eliminazione del versamento annuo di 12 euro
Con l'art. 38, comma 1, lett. g) del citato decreto legge n. 76 viene soppresso l’obbligo di rendere la dichiarazione, agli Ispettorati Territoriali del MISE, di cui all’art. 145 del codice delle comunicazioni per gli apparati in banda cittadina - CB e assimilati (apparati PMR 446 sono assimilati agli apparati CB) e pertanto sono abrogati i commi 3 e 4 del medesimo art. 145.
È inoltre abrogato il comma 2 dell’art. 37 dell’allegato 25 al codice. Per effetto delle predette disposizioni non risulta più dovuto il versamento del contributo annuo di euro 12,00 previsto dalle normative interessate dalle modifiche in argomento.
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LE STAZIONI RADIOELETTRICHE
L’Ispettorato Territoriale non dovrà più rilasciare il documento di esercizio. Con l’art. 38, comma 1, lett. f) viene abrogato l’art. 127 del codice delle comunicazioni Elettroniche decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per cui non sussiste più l’obbligo di rilasciare il Documento di esercizio al soggetto autorizzato.
DECRETO-LEGGE 16 Luglio 2020, n. 76 |
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Dispositivi di debole potenza e dispositivi per collegamenti a brevissima distanza con appartati a corto raggio, compresi gli Short Range Devices (SRD)
Rientrano in tale categoria le apparecchiature radioelettriche che impiegano bande di frequenza di tipo collettivo, senza alcuna protezione da interferenze.
L’utilizzo di tali apparecchiature radioelettriche è disciplinato dal Codice delle comunicazioni elettroniche e può avvenire in regime di autorizzazione generale (articolo 104 del Codice) o in regime di libero uso (articolo 105 del Codice) sulla base delle caratteristiche tecniche e delle bande di frequenze definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018).
Infatti, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, che approva il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra O e 3.000 GHz, ha l’obiettivo di stabilire l'attribuzione ai diversi servizi delle bande di frequenze oggetto del piano, di indicare per ciascun servizio nell’ambito delle singole bande l’autorità governativa preposta alla gestione delle frequenze, nonché le principali utilizzazioni civili.
Dispositivi di debole potenza e Short Range Devices (SRD) soggetti ad autorizzazione generale
Sono gli apparati radioelettrici che rientrano nel regime di autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 104, comma 1, lettera c) numero 2 del Codice.
Sono gli apparati che presentano le caratteristiche tecniche e impiegano le bande di frequenze definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze e che, pertanto, possono essere destinati ai servizi indicati dal punto 2.1 al punto 2.8 bis del suddetto articolo 104 del Codice.
Appartengono a tale categoria, in particolare, i radiomicrofoni professionali a debole potenza e corto raggio; gli apparati utilizzati in ausilio al traffico e al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza e al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ecc.; gli apparati utilizzati in ausilio ad attività industriali, commerciali, artigiane e agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione, ecc.
Per il conseguimento delle autorizzazioni generali, i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione (segnalazione certificata di inizio attività - Scia) ed a versare i contributi riportati nell'allegato n. 25 al Codice: i contributi sono commisurati al numero degli apparati utilizzati e suddivisi in un contributo per l’istruttoria delle pratiche (una tantum) e un contributo annuo per la vigilanza e mantenimento.
Dispositivi di debole potenza e Short Range Devices (SRD) di libero uso
Sono gli apparati radioelettrici che rientrano nel regime di libero uso ai sensi dell’articolo 105 del Codice.
Sono gli apparati che presentano le caratteristiche tecniche e impiegano le bande di frequenze definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze e che, pertanto, possono essere destinati ai servizi indicati dall’articolo 105 del Codice.
Per tali apparati non sono previsti adempimenti amministrativi e/o contributivi da parte del possessore.
Appartengono a tale categoria, in particolare, gli apparati per comunicazioni in banda cittadina - CB e gli apparati PMR 446, per i quali non è previsto alcun adempimento amministrativo né il pagamento di contributi per effetto del Decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni).
Le comunicazioni tramite gli apparati CB e gli apparati PMR 446 sono consentite ai cittadini in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 145 del Codice.
È utile rammentare che qualora l’utilizzo delle apparecchiature radioelettriche presenti sul mercato richieda l’autorizzazione generale, ai sensi della normativa vigente tale informazione è resa disponibile sull’imballaggio e deve essere completata nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura.
A tal fine l’imballaggio di tali apparecchiature reca in modo visibile e leggibile il pittogramma, seguito dalle abbreviazioni degli stati UE in cui esistono restrizioni d’uso o requisiti in materia di autorizzazione.
Generalità PMR-446
Le radio PMR 446 sono apparecchi generalmente economici, destinati ad un uso libero e non specifico (quindi non utilizzabili in ambito professionale).
Per legge la potenza di un PMR446 non deve superare i 500mW ERP e gli apparati radio devono avere un'antenna integrata e inamovibile.
In pratica la distanza massima di collegamento a livello stradale (H = 1,50m) è di circa 5km in assenza di ostacoli.
Su queste frequenze i fenomeni tipici della propagazione ionosferica e troposferica sono trascurabili.
Salendo di altezza la copertura ottica può incrementare considerevolmente fino ad effettuare collegamenti con stazioni poste anche a decine e decine di km di distanza con buona qualità di segnale.
In alta montagna e in assenza di ostacoli, la portata ottica potrebbe raggiungere alcune centinaia di chilometri.
É bene sottolineare che l'uso di parrot, ripetitori, ponti radio e qualsiasi infrastruttura fissa è vietato in Italia e nei paesi UE per quanto riguarda la banda dedicata ai PMR446.
Per legge la potenza di un PMR446 non deve superare i 500mW ERP e gli apparati radio devono avere un'antenna integrata e inamovibile.
In pratica la distanza massima di collegamento a livello stradale (H = 1,50m) è di circa 5km in assenza di ostacoli.
Su queste frequenze i fenomeni tipici della propagazione ionosferica e troposferica sono trascurabili.
Salendo di altezza la copertura ottica può incrementare considerevolmente fino ad effettuare collegamenti con stazioni poste anche a decine e decine di km di distanza con buona qualità di segnale.
In alta montagna e in assenza di ostacoli, la portata ottica potrebbe raggiungere alcune centinaia di chilometri.
É bene sottolineare che l'uso di parrot, ripetitori, ponti radio e qualsiasi infrastruttura fissa è vietato in Italia e nei paesi UE per quanto riguarda la banda dedicata ai PMR446.
PMR-446 in Italia
In Italia l'utilizzo di apparati radio PMR-446 è libero e senza costi, sebbene questi debbano essere omologati secondo normativa.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Art. 38 comma 1, lettere E, G del DL n.76 del 16/07/2020 "Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche" viene soppresso l'obbligo di rendere la dichiarazione di inizio attività e di conseguenza non è più dovuto il versamento del contributo annuo di €12,00 sia per PMR446 che per CB.
In Italia la vigente normativa vieta esplicitamente l'utilizzo di qualsiasi infrastruttura fissa (gateway, parrot, stazioni base, etc.), anche se costruite con apparati omologati.
Sono attive iniziative volte a utilizzare la banda PMR-446 per scopi di sicurezza in montagna (quali emergenza e prevenzione), o per creare una rete sperimentale alternativa di protezione civile d'emergenza.
È inoltre attivo un progetto nazionale di informazione culturale e di sostegno emergenziale che utilizza apparati PMR446 e CB.
È bene specificare che tali progetti, sebbene di carattere nazionale e che ricevano la collaborazione di organizzazioni quali la Protezione Civile e il Club Alpino Italiano, sono sorrette da volontari e non assicurano una costante ed estesa rete di soccorso nelle zone alpine.
Inoltre, sebbene queste realtà utilizzino determinate frequenze per operare, non sono di loro competenza o sono state assegnate loro in via esclusiva.
Pertanto chiunque può utilizzare tali frequenze (le frequenze PMR-446 sono di libero utilizzo, come detto sopra).
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Art. 38 comma 1, lettere E, G del DL n.76 del 16/07/2020 "Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche" viene soppresso l'obbligo di rendere la dichiarazione di inizio attività e di conseguenza non è più dovuto il versamento del contributo annuo di €12,00 sia per PMR446 che per CB.
In Italia la vigente normativa vieta esplicitamente l'utilizzo di qualsiasi infrastruttura fissa (gateway, parrot, stazioni base, etc.), anche se costruite con apparati omologati.
Sono attive iniziative volte a utilizzare la banda PMR-446 per scopi di sicurezza in montagna (quali emergenza e prevenzione), o per creare una rete sperimentale alternativa di protezione civile d'emergenza.
È inoltre attivo un progetto nazionale di informazione culturale e di sostegno emergenziale che utilizza apparati PMR446 e CB.
È bene specificare che tali progetti, sebbene di carattere nazionale e che ricevano la collaborazione di organizzazioni quali la Protezione Civile e il Club Alpino Italiano, sono sorrette da volontari e non assicurano una costante ed estesa rete di soccorso nelle zone alpine.
Inoltre, sebbene queste realtà utilizzino determinate frequenze per operare, non sono di loro competenza o sono state assegnate loro in via esclusiva.
Pertanto chiunque può utilizzare tali frequenze (le frequenze PMR-446 sono di libero utilizzo, come detto sopra).
Frequenze PMR-446
PMR 01 |
PMR 02 |
PMR 03 |
PMR 04 |
PMR 05 |
PMR 06 |
PMR 07 |
PMR 08 |
446.00625 |
446.01875 |
446.03125 |
446.04375 |
446.05625 |
446.06875 |
446.08125 |
446.09375 |
PMR 09 |
PMR 10 |
PMR 11 |
PMR 12 |
PMR 13 |
PMR 14 |
PMR 15 |
PMR 16 |
446.10625 |
446.11875 |
446.13125 |
446.14575 |
446.15625 |
446.16875 |
446.18125 |
446.19375 |
Perché un apparato PMR 446 sia a norma deve:
essere un dispositivo portatile (palmare);
usare esclusivamente la banda di frequenze 446.0 - 446.2 MHz;
funzionare solamente in fonia (FM);
avere un'antenna fissa e non sostituibile;
non superare i 500 mW ERP di potenza;
ed ovviamente essere compatibile con lo standard ETS 300 296.
L'uso di microfoni esterni (compresi i tipi VOX), cuffie, auricolari, altoparlanti esterni, alimentatori a rete è liberamente permesso, purché il loro uso non cambi le caratteristiche di omologazione della radio.
essere un dispositivo portatile (palmare);
usare esclusivamente la banda di frequenze 446.0 - 446.2 MHz;
funzionare solamente in fonia (FM);
avere un'antenna fissa e non sostituibile;
non superare i 500 mW ERP di potenza;
ed ovviamente essere compatibile con lo standard ETS 300 296.
L'uso di microfoni esterni (compresi i tipi VOX), cuffie, auricolari, altoparlanti esterni, alimentatori a rete è liberamente permesso, purché il loro uso non cambi le caratteristiche di omologazione della radio.
Frequenze e canali CB
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CB - Banda cittadina 27 MHz
L'espressione banda cittadina, spesso usata anche nella versione inglese citizen's band, sigla CB, identifica una banda di frequenze radio attorno ai 27 MHz, corrispondente a 11 metri di lunghezza d'onda.
Le radio CB omologate a 40 canali possono utilizzare un massimo di 40 frequenze fisse (canali) comprese tra 26,965 e 27,405 MHz, secondo lo schema qui a sinistra. Dal 17/07/2020, a seguito della pubblicazione in G.U. n. 178 del 16/07/2020 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e successiva rettifica, sono state introdotte importanti semplificazioni amministrative su alcuni servizi offerti dal MISE tramite gli Ispettorati Territoriali, ai cittadini, alle imprese e agli Enti Locali. Più specificatamente, eliminazione della dichiarazione rilasciata dal richiedente agli uffici UOII degli Ispettorati Territoriali, eliminazione del versamento annuo di 12 euro Con l'art. 38, comma 1, lett. g) del citato decreto legge n. 76 viene soppresso l’obbligo di rendere la dichiarazione, agli Ispettorati Territoriali del MISE, di cui all’art. 145 del codice delle comunicazioni per gli apparati in banda cittadina - CB e assimilati, pertanto sono abrogati i commi 3 e 4 del medesimo art. 145. È inoltre abrogato il comma 2 dell’art. 37 dell’allegato 25 al codice. Per effetto delle predette disposizioni non risulta più dovuto il versamento del contributo annuo di euro 12,00 previsto dalle normative interessate dalle modifiche in argomento. |
FREQUENZE LPD
CH. 01 |
CH. 02 |
CH. 03 |
CH. 04 |
CH. 05 |
CH. 06 |
CH. 07 |
CH. 08 |
CH. 09 |
CH. 10 |
433.075 |
433.100 |
433.125 |
433.150 |
433.175 |
433.200 |
433.225 |
433.250 |
433.275 |
433.300 |
CH. 11 |
CH. 12 |
CH. 13 |
CH. 14 |
CH. 15 |
CH. 16 |
CH. 17 |
CH. 18 |
CH. 19 |
CH. 20 |
433.325 |
433.350 |
433.375 |
433.400 |
433.425 |
433.450 |
433.475 |
433.500 |
433.525 |
433.550 |
CH. 21 |
CH. 22 |
CH. 23 |
CH. 24 |
CH. 25 |
CH. 26 |
CH. 27 |
CH. 28. |
CH. 29 |
CH. 30 |
433.575 |
433.600 |
433.625 |
433.650 |
433.675 |
433.700 |
433.725 |
433.750 |
433.775 |
433.800 |
CH. 31 |
CH. 32 |
CH. 33 |
CH. 34 |
CH. 35 |
CH. 36 |
CH. 37 |
CH. 38 |
CH. 39 |
CH. 40 |
433.825 |
433.850 |
433.875 |
433.900 |
433.925 |
433.950 |
433.975 |
434.000 |
434.025 |
434.050 |
CH. 41 |
CH. 42 |
CH. 43 |
CH. 44 |
CH. 45 |
CH. 46 |
CH. 47 |
CH. 48 |
CH. 49 |
CH. 50 |
434.075 |
434.100 |
434.125 |
434.150 |
434.175 |
434.200 |
434.225 |
434.250 |
434.275 |
434.300 |
CH. 51 |
CH. 52 |
CH. 53 |
CH. 54 |
CH. 55 |
CH. 56 |
CH. 57 |
CH. 58 |
CH. 59 |
CH. 60 |
434.325 |
434.350 |
434.375 |
434.400 |
434.425 |
434.450 |
434.475 |
434.500 |
434.525 |
434.550 |
CH. 61 |
CH. 62 |
CH. 63 |
CH. 64 |
CH. 65 |
CH. 66 |
CH. 67 |
CH. 68 |
CH. 69 |
--- |
434.575 |
434.600 |
434.625 |
434.650 |
434.675 |
434.700 |
434.725 |
434.750 |
434.775 |
--- |
Il sistema LPD (Low Power Device) è un sistema che opera sulla banda dei 433MHz con potenza di 10mW, i canali a disposizione sono 69 spaziati di 25kHz, questa banda fu deregolamentata dal 2004 a seguito di una raccomandazione CEPT, che venne poi ritirata nel 2009, periodo in cui era possibile utilizzarla ma non erano più venduti nuovi apparati.
Gli apparati, che devono essere omologati (potenza massima 100 mW, antenna fissa e non sostituibile, modulazione in FM), utilizzano la banda di frequenze 433-435 MHz.
Chi usa un LPD deve fare attenzione a non provocare interferenze ai servizi prioritari, cioè i radioamatori nel segmento 433-434 MHz ed altri utilizzatori (servizi civili e militari) nel segmento 434-435 MHz.
È proprio per questa condivisione di frequenze (433-434 MHz), anche se non è chiaro fino a che punto un radioamatore possa liberamente collegarsi con persone che usano gli LPD, utilizzando i propri apparati radioamatoriali.
Infatti chiunque (compresi i radioamatori) può comprare ed utilizzare un apparato LPD omologato, ma i regolamenti e le leggi che disciplinano l'attività radioamatoriale in Italia sono piuttosto contraddittori. (le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate... le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio.
Gli apparati, che devono essere omologati (potenza massima 100 mW, antenna fissa e non sostituibile, modulazione in FM), utilizzano la banda di frequenze 433-435 MHz.
Chi usa un LPD deve fare attenzione a non provocare interferenze ai servizi prioritari, cioè i radioamatori nel segmento 433-434 MHz ed altri utilizzatori (servizi civili e militari) nel segmento 434-435 MHz.
È proprio per questa condivisione di frequenze (433-434 MHz), anche se non è chiaro fino a che punto un radioamatore possa liberamente collegarsi con persone che usano gli LPD, utilizzando i propri apparati radioamatoriali.
Infatti chiunque (compresi i radioamatori) può comprare ed utilizzare un apparato LPD omologato, ma i regolamenti e le leggi che disciplinano l'attività radioamatoriale in Italia sono piuttosto contraddittori. (le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate... le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio.